La normativa nel dettaglio

L’aggiornamento della Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute Prot. N. 1269 del 13/01/2021 richiede innanzitutto che l’atleta risultato positivo al coronavirus faccia accertare la propria guarigione nelle modalità previste attualmente dalla legge. Poi sarà necessario prendere un appuntamento con il medico valutatore per ottenere la certificazione. Al dottore spetta il compito di indicare, a seconda dello specifico decorso della malattia, l’iter che ciascuno sportivo dovrà seguire. La disciplina individua tre casistiche principali:

1) infezione asintomatica o paucisintomatica o malattia lieve, per coloro che comunque non siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche per far fronte al Covid-19;

2) malattia moderata, per tutti gli atleti che comunque siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa del coronavirus;

3) malattia severa o malattia critica.



INFEZIONE ASINTOMATICA O PAUCISINTOMATICA o MALATTIA LIEVE

Per chi rientra in questa “classe” di ex pazienti Covid-19, il medico valutatore dovrà tenere in considerazione l’età, l’eventuale presenza di patologie rischiose per la salute cardiovascolare e lo status vaccinale. In base a questi criteri variano anche gli esami richiesti dall’aggiornamento legislativo. Per gli atleti sotto i 40 anni e che non soffrono di problematiche collegate al cuore e alla circolazione sanguigna sono previsti:

– visita medica

– ECG basale

– test da sforzo con monitoraggio elettrocardiografico continuo

A chi invece ha superato i 40 anni e/o presenta condizioni di salute più cagionevoli sotto il profilo cardiovascolare, si richiede di sottoporsi a:

– visita medica

– ECG basale

– approfondimento diagnostico con test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico

Differenti a seconda delle situazioni sono pure i tempi entro i quali effettuare questi test. Si parla di non prima di 7 giorni dall’avvenuta guarigione per gli atleti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) età inferiore ai 40 anni

b) assenza di patologie che espongano a fattori di rischio cardiovascolare

c) aver ricevuto la dose booster o aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti o essere guariti dal Covid-19 nei 120 giorni precedenti

Chi non rientra in questo profilo, invece, dovrà aspettare di più per presentarsi davanti al dottore: gli approfondimenti diagnostici andranno eseguiti non prima di 14 giorni dall’avvenuta guarigione.

Agli atleti dilettanti che, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, vogliano accorciare i tempi per essere di nuovo considerati idonei a praticare attività sportiva, è consentito adottare il protocollo previsto per i professionisti e gli atleti di interesse nazionale e internazionale. In sintesi: tre esami (ECG basale, test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico, ecocardiogramma Color Doppler), ma con facoltà di sottoporsi ad esame subito dopo l’avvenuta guarigione dal Covid-19.

MALATTIA MODERATA o MALATTIA SEVERA O MALATTIA CRITICA

E gli sportivi colpiti in modo più pesante dal coronavirus? Per loro la normativa prescrive molti più esami – in aggiunta alla visita medica –, da effettuarsi non prima che siano trascorsi 30 giorni dall’avvenuta guarigione. Per l’elenco dettagliato degli accertamenti medici si rimanda al testo della Circolare, disponibile qui.

Il medico valutatore potrà anche richiedere un’ulteriore visita specialistica.



In tutte e tre le casistiche il dottore ha la facoltà di chiedere ulteriori approfondimenti.

Dopo aver terminato il ciclo di esami richiesti in base alla propria esperienza di infezione da coronavirus, lo sportivo potrà ricevere due diversi tipologie di documento. Se si tratta di primo rilascio o rinnovo periodico della visita medica, l’iscritto alla realtà sportiva potrà vedersi rilasciare il certificato di idoneità alla pratica dello sport agonistico; se invece il Covid-19 è stato contratto dall’atleta mentre era ancora in corso di validità la precedente certificazione di idoneità sportiva, avrà bisogno di ottenere l’attestazione di ritorno all’attività (o Return to Play).

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