Lβart. 18 comma 1 del decreto legge 36/2022 prevede, con decorrenza dal 1 LUGLIO 2022, che anche le associazioni senza scopo di lucro (compresi dunque i comitati CSI, le ASD e SSD affiliate, i circoli e le APS) si dotino di un POS o apparecchiatura analoga, in grado di ricevere i pagamenti elettronici a mezzo di bancomat e carte di credito.
Tale obbligo, in veritΓ , sussiste giΓ da molto tempo. SenonchΓ©, solo dal 1 luglio 2022 esso diverrΓ – in caso di inosservanza β oggetto specifico di sanzioni. Infatti, allβassociazione che, a richiesta dellβutente, non accetterΓ il pagamento elettronico potrΓ essere irrogata una multa di 30 euro per ciascuna transazione non accolta oltre ad una sanzione aggiuntiva pari al 4% dellβimporto oggetto del pagamento.
In buona sostanza, la sanzione non investe la mancata installazione in se stessa del POS quanto piuttosto il rifiuto di accettare la richiesta, da parte dellβutente, di pagare con mezzi elettronici. Eβ evidente che per acconsentire a tale modalitΓ di pagamento lβinstallazione del dispositivo in questione Γ¨ un passaggio obbligato ed inevitabile.
La dotazione del POS Γ¨ un obbligo imposto a tutti i soggetti che svolgono lβattivitΓ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, qualsiasi sia la natura dei medesimi. Ne consegue che, nella misura in cui una associazione senza scopo di lucro effettua, a fronte di un corrispettivo, cessioni di beni/prestazioni di servizi β anche a carattere istituzionale – debba predisporsi ad accettarne il pagamento anche a mezzo di bancomat e carte di credito.
Lβesclusione dellβobbligo riguarda, infatti, solo le transazioni non correlate alle cessioni di beni o prestazioni di servizi: dunque quote associative, erogazioni liberali, contributi a fondo perduto privi di natura sinallagmatica. Al contrario il pagamento di attivitΓ svolte in attuazione degli scopi statutari (corsi sportivi, campionati, tornei, gare, eventi culturali e ricreativi, ecc.) deve potersi effettuare a mezzo POS se lβutente interessato lo desidera, ancorchΓ© da un punto di vista fiscale i relativi introiti siano detassati.
Pertanto, con la parziale eccezione delle associazioni che si finanziano esclusivamente con quote o contributi non correlati a cessioni di beni/prestazioni di servizio, tutti i sodalizi sono tenuti allβinstallazione del POS o dispositivo similare.
βCiΓ², peraltro, non incide minimamente sulla possibilitΓ di continuare ad accettare tutti i pagamenti anche a mezzo bonifico se desiderato dallβutente, ovvero anche in contanti, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge.
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